AVV. GIULIA MASI

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Femminicidio come reato autonomo: tra protezione effettiva e diritto penale simbolico
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Femminicidio come reato autonomo: tra protezione effettiva e diritto penale simbolico

Avv. Giulia Masi

2025-11-26 13:41

Il femminicidio entra nel codice penale come reato autonomo. Cosa prevede la nuova norma, quali sono le criticità evidenziate dalla dottrina

Denunce e condanne per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori: qualche riflessione giuridica
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Denunce e condanne per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori: qualche riflessione giuridica

Avv. Giulia Masi

2025-11-25 12:47

Denunce e condanne per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori: qualche riflessione giuridica

Femminicidio come reato autonomo: tra protezione effettiva e diritto penale simbolico

2025-11-26 13:41

Avv. Giulia Masi

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Femminicidio come reato autonomo: tra protezione effettiva e diritto penale simbolico

Il femminicidio entra nel codice penale come reato autonomo. Cosa prevede la nuova norma, quali sono le criticità evidenziate dalla dottrina

 

1. Il “reato di femminicidio”

Il 25 novembre 2025 il Parlamento ha approvato il disegno di legge che introduce nel codice penale il nuovo art. 577-bis c.p. – “Femminicidio”.

Il testo approvato dal Senato prevede che:

«Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo».  

La scelta si colloca nel solco della Convenzione di Istanbul e della Direttiva (UE) 2024/1385, che riconoscono la violenza contro le donne basata sul genere come fenomeno specifico e strutturale, fanno espresso riferimento al femminicidio come esito estremo di questa violenza.  

 

2. Una svolta di principio: superare la finta “neutralità” di genere

Parafrasando le parole della prof.ssa Antonella Massaro, associata di diritto penale all’Università Roma Tre, possiamo affermare che il riconoscimento esplicito del femminicidio nel codice penale non più solo come omicidio aggravato dal rapporto familiare, ma omicidio di una donna connotato da motivi di odio, discriminazione, controllo, possesso, dominio, rifiuto della relazione, significa superare la pretesa neutralità del diritto penale rispetto al genere

Il legislatore prende atto che uccidere una donna “in quanto donna” non è un omicidio come gli altri, ma l’esito estremo di un sistema di relazioni asimmetriche e di stereotipi radicati.  

Su questo piano di principio, la scelta è – a mio avviso – condivisibile:

  • rende visibile a livello normativo un fenomeno che, nei fascicoli, vediamo ogni giorno;
  • si allinea agli obblighi internazionali, senza ridurre il femminicidio a un “litigio domestico degenerato”;
  • offre anche alle vittime e ai loro familiari un nome giuridico coerente con la realtà vissuta.

 

Ma emergono delle criticità.

 

3. Una fattispecie troppo carica: rischio di confusione e sotto-utilizzo

La formulazione dell’art. 577-bis è estremamente densa: cumula in un unico comma una serie di alternative (odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso, dominio “in quanto donna”, rifiuto della relazione, limitazione delle libertà individuali).  

Seguendo l’analisi della Prof. Massaro, le principali criticità sono:

  • sovrapposizioni interne tra le varie formule (il rifiuto di instaurare o mantenere il rapporto affettivo è spesso solo una manifestazione della dinamica di controllo/possesso);  
  • uso di espressioni estremamente ampie, come “limitazione delle libertà individuali”, che rischiano di entrare in tensione con il principio di determinatezza della fattispecie penale;  
  • una tipicità frammentata che rende più complesso, anche per il pubblico ministero, scegliere su quale “segmento” di fattispecie concentrare l’accusa.

Dal punto di vista pratico, la conseguenza è intuibile per chi opera nelle aule di giustizia:

quando la norma è troppo complicata, il rischio è che si preferisca continuare a contestare l’omicidio semplice o aggravato (artt. 575, 576, 577 c.p.), lasciando il femminicidio sullo sfondo.

In altre parole, il codice si arricchisce di un reato “forte” sulla carta, ma non necessariamente più presente nei capi di imputazione e nelle sentenze.

 

4. L’espressione “in quanto donna”: tra determinatezza e prova

La locuzione “in quanto donna” è centrale tanto nel dibattito criminologico quanto nelle fonti internazionali: lo ritroviamo nella definizione di violenza contro le donne basata sul genere della Convenzione di Istanbul e nella Direttiva (UE) 2024/1385. 

Massaro osserva che l’espressione, di per sé, può essere resa compatibile con il principio di determinatezza, se:

  • viene letta alla luce del contesto relazionale e culturale in cui si colloca il fatto (storia di violenze pregresse, dinamiche di controllo economico e psicologico, isolamento della vittima, ecc.);
  • si valorizzano parametri oggettivi, sull’esempio di alcune esperienze straniere (in particolare la giurisprudenza spagnola sui delitti “machistas”), evitando di trasformare il processo in un’indagine sull’ideologia interiore dell’imputato
  •  

Da penalista, la questione mi sembra doppiamente delicata:

 

  1. sul piano probatorio, perché non basta più provare il nesso causale e l’elemento soggettivo dell’omicidio, ma occorre ricostruire l’intero scenario di genere in cui il fatto si inserisce;
  2. sul piano della motivazione, perché il giudice dovrà argomentare in modo puntuale per spiegare perché quell’omicidio rientra (o non rientra) nel paradigma del femminicidio.

Ciò richiede indagini più approfondite sulle relazioni di potere, sugli stereotipi agiti, sulle forme di controllo – esattamente il terreno su cui i centri antiviolenza e le parti civili possono offrire un contributo fondamentale.

 

5. Fattispecie autonoma o circostanza aggravante di genere?

Uno dei punti più interessanti del commento di Massaro riguarda la scelta di politica criminale: era davvero necessario creare una fattispecie autonoma di femminicidio, punita con l’ergastolo, oppure sarebbe stato preferibile introdurre un’aggravante di genere applicabile trasversalmente?  

  • la violenza di genere non si esaurisce nell’omicidio: tocca maltrattamenti, violenza sessuale, stalking, revenge porn, interruzione di gravidanza non consensuale: un’aggravante “di genere” avrebbe fornito un criterio unitario per tutti questi reati; 
  • la pena base dell’ergastolo rischia di creare una scala sanzionatoria sbilanciata, in un sistema in cui la Corte costituzionale è già intervenuta più volte per censurare rigidità eccessive (si pensi all’art. 69, comma 4, c.p.);
  • se il “motivo di genere” è elemento costitutivo del reato, deve entrare nell’oggetto del dolose invece è circostanza, potrebbe operare con il regime ordinario delle aggravanti, riducendo il rischio di non contestazione per eccesso di complessità.
  •  

Sul piano della pratica forense, una aggravante chiara e ben scritta ha molte più possibilità di vivere nei processi reali di quanto non accada, spesso, con le fattispecie autonome costruite per finalità soprattutto simboliche.

 

6. Il rischio del diritto penale simbolico

In controluce a tutto il dibattito sul femminicidio si intravede il tema, molto italiano, del diritto penale simbolico.

Quando una norma:

  • viene concepita per dare un segnale forte all’opinione pubblica;
  • è redatta con formulazioni ampie, ridondanti, difficili da gestire nella pratica;
  • si accompagna a un apparato sanzionatorio massimo (ergastolo) che induce cautela applicativa;

il rischio è di produrre una “eterogenesi dei fini”: si voleva rendere più incisivo il contrasto ai femminicidi, ma si finisce per introdurre un reato che verrà contestato con parsimonia, o degradato in sentenza a mero omicidio aggravato.  

 

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